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Sez. 3, Sentenza n. 6670 del 20/12/2011 Ud. (dep. 20/02/2012) Rv. 252443 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Domanda di sanatoria edilizia - Formazione del silenzio - Rifiuto - Preavviso di rigetto - Art. 10 bis legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252443-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di sanatoria edilizia l'art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 - che impone, prima dell'adozione di un provvedimento negativo, al responsabile del procedimento di comunicare all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda - non trova applicazione, sicché il procedimento penale sospeso prosegue automaticamente in esito alla formazione del silenzio-rifiuto dopo l'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 10 bis, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)