Sez. 2, Sentenza n. 6361 del 20/07/1987 (Rv. 454636 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - CONVINCIMENTO DEL VENDITORE DI ALIENARE COSA PROPRIA - EFFICACIA SCRIMINANTE - ESCLUSIONE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - CONVINCIMENTO DEL VENDITORE DI ALIENARE COSA PROPRIA - EFFICACIA SCRIMINANTE - ESCLUSIONE.*
Nel contratto di compravendita di cose in tutto o in parte altrui non assume efficacia scriminante il mero convincimento del venditore di alienare cosa propria, dato che il diritto del compratore di chiedere la risoluzione (o, nei debiti casi, la riduzione del prezzo e i danni) trova in questa particolare situazione, per qualunque ragione si verifichi, la sua giustificazione nell'inadempimento del venditore al suo Obbligo di trasferire subito il diritto di proprietà sul bene nella sua interezza. (Conf 1018/72, mass n 357360).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)