Sez. 1, Sentenza n. 1018 del 31/03/1972 (Rv. 357360 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - ERRONEO CONVINCIMENTO DEL VENDITORE DI ALIENARE COSA DI SUA ESCLUSIVA PROPRIETA - RILEVANZA SUI DIRITTI DEL COMPRATORE EX ART 1480 COD CIV - ESCLUSIONE.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE - ERRONEO CONVINCIMENTO DEL VENDITORE DI ALIENARE COSA DI SUA ESCLUSIVA PROPRIETA - RILEVANZA SUI DIRITTI DEL COMPRATORE EX ART 1480 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Nel contratto di compravendita di cosa in tutto o in parte altrui non assume efficacia invalidante l'erroneo convincimento del venditore di alienare cosa propria, dato che il diritto del compratore di chiedere la risoluzione(o, nei debiti casi, la riduzione del prezzo)e i danni trova in questa particolare situazione, comunque e per qualunque ragione si verifichi, la sua giustificazione nell'inadempimento del venditore al suo Obbligo di trasferire subito il diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)