Sez. 2, Sentenza n. 555 del 09/03/1967 (Rv. 326518 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DEL CONDOMINIO - CONTRATTI CONCLUSI DALL'AMMINISTRATORE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE E L'USO NORMALE DELLE COSE COMUNI - SOMMINISTRAZIONE DI CARBURANTE PER IL RISCALDAMENTO - OBBLIGATORIETA PER I CONDOMINI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DEL CONDOMINIO - CONTRATTI CONCLUSI DALL'AMMINISTRATORE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE E L'USO NORMALE DELLE COSE COMUNI - SOMMINISTRAZIONE DI CARBURANTE PER IL RISCALDAMENTO - OBBLIGATORIETA PER I CONDOMINI.*
Tra le varie incombenze spettanti all'amministratore rientra anche quella di stipulare con la ditta erogatrice il contratto di somministrazione del riscaldamento, che rientra nella categoria delle spese di ordinaria amministrazione. I contratti che l'amministratore conclude nell'Esercizio delle sue facolta di provvedere alla manutenzione dell'immobile e all'uso normale delle cose comuni sono vincolanti per i singoli condomini ai sensi dell'art. 1131 cod.civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1133, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)