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Sez. 2, Sentenza n. 555 del 09/03/1967 (Rv. 326518 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DEL CONDOMINIO - CONTRATTI CONCLUSI DALL'AMMINISTRATORE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE E L'USO NORMALE DELLE COSE COMUNI - SOMMINISTRAZIONE DI CARBURANTE PER IL RISCALDAMENTO - OBBLIGATORIETA PER I CONDOMINI.*
Stato
decisa il 1967-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326518-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DEL CONDOMINIO - CONTRATTI CONCLUSI DALL'AMMINISTRATORE PER LA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE E L'USO NORMALE DELLE COSE COMUNI - SOMMINISTRAZIONE DI CARBURANTE PER IL RISCALDAMENTO - OBBLIGATORIETA PER I CONDOMINI.*

Tra le varie incombenze spettanti all'amministratore rientra anche quella di stipulare con la ditta erogatrice il contratto di somministrazione del riscaldamento, che rientra nella categoria delle spese di ordinaria amministrazione. I contratti che l'amministratore conclude nell'Esercizio delle sue facolta di provvedere alla manutenzione dell'immobile e all'uso normale delle cose comuni sono vincolanti per i singoli condomini ai sensi dell'art. 1131 cod.civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1133, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)