Sez. 3, Sentenza n. 7525 del 12/04/2005 (Rv. 582038 - 01)
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - PRESTAZIONI - IN GENERE | Fornitura di gasolio da riscaldamento - Contratto - Condominio (o comunione) non stipulante ma destinatario della fornitura - Azione di indebito arricchimento - Promovibilità - Condizioni - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - PRESTAZIONI - IN GENERE
Pur al di fuori dell'ipotesi in cui il condominio (o la comunione) abbia stipulato un contratto di fornitura di gasolio per il riscaldamento (nella specie, essendo la relativa fatturazione intestata a soggetto diverso), il somministrante può comunque esperire l'azione di arricchimento nei confronti del condominio (o della comunione) che abbia beneficiato della fornitura, fermo il diritto dello stesso condominio (o comunione) - salvo patto contrario- alla ripetizione nei confronti di eventuali conduttori. (Nel caso la società fornitrice aveva richiesto il pagamento della fattura del gasolio utilizzato per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento ad una delle comproprietarie del fabbricato, che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata l'obbligazione assunta da altra persona, su incarico dell'assemblea degli utenti. Nel rigettare il ricorso dalla fornitrice proposto avverso la sentenza della corte di merito che ne aveva rigettato la domanda, la S.C. ha enunciato il principio di cui in massima, precisando ulteriormente che, in presenza di conduttori, rimane nella detta ipotesi fermo nei confronti dei medesimi il diritto dell'ente - condominio o comunione - alla ripetizione di quanto a tale titolo pagato, salvo patto contrario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1116, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)