Sez. 6, Sentenza n. 2815 del 21/01/1999 Ud. (dep. 02/03/1999) Rv. 213472 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinuncia - Anteriore al suo maturarsi - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La rinunzia alla prescrizione è consentita solo dopo il maturarsi della causa estintiva. (La Corte nel motivare la decisione ha ritenuto che la rinunzia presuppone che il diritto oggetto di rinunzia sia già maturato, in quanto solo in quel momento l'interessato può realmente apprezzare gli effetti della sua rinunzia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)