Sez. 5, Sentenza n. 13300 del 20/10/1999 Ud. (dep. 19/11/1999) Rv. 215560 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinuncia - Posteriore al suo maturarsi - Ammissibilità - Fondamento.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La rinuncia alla prescrizione è consentita solo dopo il maturarsi di tale causa estintiva; invero la rinuncia presuppone che il diritto il cui esercizio essa ha ad oggetto sia già maturato, dato che, solo da quel momento, l'interessato può realmente valutarne gli effetti. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di appello, in presenza della rinuncia alla prescrizione operata dall'imputato, aveva ugualmente dichiarato la estinzione del reato ai sensi degli artt. 157-160 cod. pen., ritenendo che la rinuncia alla prescrizione, intervenuta dopo lo spirare del termine previsto per il suo maturare, fosse ininfluente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)