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Sez. 2, Sentenza n. 3014 del 07/05/1980 (Rv. 406769 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - GIURAMENTO SU FATTI ACCERTATI O ESCLUSI DALLE RISULTANZE DI CAUSA E DEFERIMENTO PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406769-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO DECISORIO - GIURAMENTO SU FATTI ACCERTATI O ESCLUSI DALLE RISULTANZE DI CAUSA E DEFERIMENTO PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*

Il giuramento decisorio - in quanto mezzo destinato a troncare la lite mediante il supremo appello che la parte fa alla coscienza dell'avversario - deve essere ammesso anche quando i fatti dedotti siano stati accertati o esclusi dalle risultanze di causa ed anche quando sia stato deferito, per la prima volta, in appello, sempreche i fatti per i quali e deferito abbiano il requisito della decisorieta. (Conf 2471/78, mass n 391839; (Conf 4342/76, mass n 383045).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)