Sez. L, Sentenza n. 3512 del 09/04/1987 (Rv. 452504 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO - OGGETTO - IN GENERE - FATTI GIÀ ACCERTATI O ESCLUSI DALLE RISULTANZE DI CAUSA - AMMISSIBILITÀ - VALUTAZIONE DELLA DECISORIETÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO DECISORIO - OGGETTO - IN GENERE - FATTI GIÀ ACCERTATI O ESCLUSI DALLE RISULTANZE DI CAUSA - AMMISSIBILITÀ - VALUTAZIONE DELLA DECISORIETÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il giuramento decisorio, in quanto mezzo preordinato a porre fine alla lite mediante l'appello rivolto dal deferente alla coscienza dell'avversario, deve essere ammesso anche quando i fatti che ne sono oggetto siano già accertati o esclusi dalle risultanze di causa. La valutazione della decisorietà o meno del giuramento stesso, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da errori logici e giuridici. (V 724/83, mass n 425468; (V 2688/80, mass n 406469; (Conf 392/82, mass n 418091, sulla prima parte; (Conf 3014/80, mass n 406769, sulla prima parte; (Conf 6041/79, mass n 402745, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)