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Sez. 1, Sentenza n. 2095 del 28/01/2011 (Rv. 616409 - 01)

TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Procedimento ex art. 745 cod. proc. civ. - Natura di giurisdizione volontaria - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Condanna alle spese - Esclusione - Provvedimento sulle spese assunto sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una controversia su diritti - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616409-01

TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. cod. civ., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 113 bis, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 745, Cod. Civ. art. 2674, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)