Sez. 3, Sentenza n. 6628 del 12/03/2008 (Rv. 602190 - 01)
TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Art. 57 d.lgs. n. 300 del 1999 - Istituzione dell'Agenzia del territorio - Autonomo soggetto di diritto - Titolarità della legittimazione "ad causam" ed "ad processum" nei procedimenti relativi agli atti del Conservatore dei registri immobiliari - Sussistenza dal 1° gennaio 2001.
TRASCRIZIONE - CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - OBBLIGHI DEL CONSERVATORE - RIFIUTO O RITARDO DI RICEZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
L'Agenzia del territorio, istituita "ex" art. 57, primo comma, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per la gestione delle competenze relative ai servizi del catasto, a quelli geotopocartografici e a quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, è titolare esclusiva, in quanto autonomo soggetto di diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2001 della legittimazione "ad causam" ed "ad processum" nei procedimenti relativi al ricorso avverso il rifiuto del Conservatore di provvedere alla trascrizione degli atti indicati nell'art. 2657 cod. civ..
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 745, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 113 bis, Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)