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Sez. 2, Sentenza n. 440 del 19/01/1994 (Rv. 485031 - 01)

Competenza civile - Competenza per valore - Beni immobili | Eccezione di incompetenza per valore - Onere probatorio della parte eccepente.
Stato
decisa il 1994-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485031-01

Competenza civile - Competenza per valore - Beni immobili

L'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, che postula una specifica deduzione delle ragioni dell'incompetenza medesima, sicché deve esser ritenuta invalidamente proposta quando si appalesi espressa con semplici e generiche enunciazioni, richiede in particolare, nelle cause concernenti diritti reali immobiliari, che la parte, la quale voglia utilmente eccepire l'incompetenza, ha l'onere di provare l'importo o del reddito dominicale o della rendita del cespite oggetto della vertenza, in modo da consentire al giudice di accertare positivamente che il valore, determinato moltiplicando tale reddito o rendita per i coefficienti di legge, importa la fuoruscita della causa dalla sfera della sua competenza, ovvero la ricorrenza delle condizioni suscettibili di far scattare l'operatività, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, cod. proc. civ., dei criteri sussidiari della determinazione del valore "ex actis" e della presunzione di valore indeterminabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)