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Sez. L, Sentenza n. 822 del 09/02/1989 (Rv. 461844 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - DIRITTO DEL LAVORATORE DELEGANTE DI CHIEDERE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONI SINDACALE - OMISSIONE DEL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA NEI CONFRONTI DI DETTE ASSOCIAZIONI - REPRESSIONE AD ISTANZA DI QUEST'ULTIMA EX ART. 28 STATUTO LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461844-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - DIRITTO DEL LAVORATORE DELEGANTE DI CHIEDERE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONI SINDACALE - OMISSIONE DEL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA NEI CONFRONTI DI DETTE ASSOCIAZIONI - REPRESSIONE AD ISTANZA DI QUEST'ULTIMA EX ART. 28 STATUTO LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di contributi sindacali, la previsione del terzo comma dell'art. 26 della legge n. 300 del 1970, che - con riguardo all'ipotesi in cui i lavoratori abbiano rilasciato al datore di lavoro deleghe a versare detti contributi, previa trattenuta sulle retribuzioni, ad un'associazione sindacale non firmataria di alcun contratto collettivo - riserva al lavoratore delegante il diritto di chiedere l'effettuazione del versamento all'associazione da lui indicata, non implica che il comportamento omissivo del datore di lavoro sia irrilevante nei confronti della predetta associazione, nei confronti della quale detto comportamento si configura come antisindacale, pregiudicandone l'acquisizione dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento dell'attività, ed è perciò reprimibile ai sensi dell'art. 28 della stessa legge ad istanza dell'associazione medesima. (V 3778/86, mass n 446637).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)