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Sez. L, Sentenza n. 3778 del 06/06/1986 (Rv. 446637 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI - RITENUTE DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446637-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI - RITENUTE DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Il diritto di un'associazione sindacale, previsto dall'art. 26, secondo comma, stat. Lavoratori, di percepire dal datore di lavoro, tramite ritenute sul salario dei lavoratori, i contributi sindacali che questi ultimi intendano versarle, presuppone indefettibilmente un contratto collettivo che sia operante fra l'associazione stessa ed il datore di lavoro e che preveda modalità di versamento dei contributi idonee a garantire la segretezza dei versamenti. Non costituisce invece presupposto di tale diritto la connotazione di maggiore rappresentatività del Sindacato, quale richiesta dall'art. 19 stat. Lavoratori al solo scopo della possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali, tenuto conto che il citato art. 26, anche alla stregua dei lavori parlamentari, esprime la volontà del legislatore di accordare il suddetto sistema di finanziamento a tutti i Sindacati che abbiano assunto consistenza e concretezza sufficienti per imporsi quali parti contraenti in un contratto collettivo di lavoro. (nella specie la suprema Corte ha escluso che al Sindacato nazionale quadri industria - SINQUADRI - potesse essere riconosciuto il diritto di cui all'art. 26 cit., non già per la Mancanza del carattere di maggiore rappresentatività dello stesso, ma perché tale associazione sindacale non era firmataria di alcun contratto collettivo che prevedesse le ritenute in suo favore dei contributi sindacali). (V 1325/83, mass n 426127; (V 3255/79, mass n 399630).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)