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Sez. 6, Sentenza n. 10771 del 17/02/2026 Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289561-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Elemento oggettivo - Turbamento temporaneo del regolare svolgimento del servizio - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289561-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

Ai fini della configurabilità del delitto di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato un'apprezzabile, ancorché temporanea, alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna di un soggetto che, attraverso reiterate condotte offensive e provocatorie poste in essere all'interno di uno studio medico, aveva determinato l'interruzione delle visite in corso, arrecando disagio al sanitario e ai pazienti in attesa per un apprezzabile lasso temporale).

Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)