Sez. 6, Sentenza n. 10771 del 17/02/2026 Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289561-01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Elemento oggettivo - Turbamento temporaneo del regolare svolgimento del servizio - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO
Ai fini della configurabilità del delitto di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato un'apprezzabile, ancorché temporanea, alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna di un soggetto che, attraverso reiterate condotte offensive e provocatorie poste in essere all'interno di uno studio medico, aveva determinato l'interruzione delle visite in corso, arrecando disagio al sanitario e ai pazienti in attesa per un apprezzabile lasso temporale).
Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)