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Sez. 2, Sentenza n. 52007 del 24/11/2016 Ud. (dep. 06/12/2016) Rv. 268434 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Elemento oggettivo - Fattispecie: interruzione del servizio di guardia medica.
Stato
decisa il 2016-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268434-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

Integra l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen. la condotta del medico preposto al servizio di guardia medica che si renda irrintracciabile durante l'orario di lavoro - non assicurando la propria presenza in ambulatorio nell'orario stabilito, e non rendendosi disponibile ad interloquire tramite l'utenza telefonica mobile comunicata per l'espletamento del servizio - da cui consegua, a causa della sua assenza, l'invio dei pazienti, da parte degli infermieri, al locale pronto soccorso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)