Sez. 3 - , Ordinanza n. 9280 del 11/04/2017 (Rv. 643850 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Esecuzione di opere non previste dal titolo - Esclusione - Necessità od opportunità delle stesse - Onere dell'esecutato di provvedervi - Sussistenza – Limiti - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE
L’esecuzione degli obblighi di fare o non fare deve svolgersi in perfetta aderenza e nei limiti del dettato del titolo esecutivo, senza estendersi all’esecuzione di opere ulteriori non previste dal titolo stesso, anche se necessarie od opportune a tutela dei diritti dell’esecutato, ove questi abbia la facoltà e quindi l’onere di provvedervi direttamente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dagli esecutati, i quali assumevano che, nell’ambito di un’esecuzione volta ad eliminare un illegittimo scolo delle acque piovane da essi realizzato, i lavori di ripristino, pur conformi al contenuto del titolo esecutivo, non erano stati eseguiti a regola d’arte per essersi limitato l’ausiliario nominato dall’ufficiale giudiziario a chiudere la pluviale con un tappo di cemento, così impedendo il deflusso delle acque e provocando l’allagamento dell’immobile di loro proprietà).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)