Sez. 3, Sentenza n. 19877 del 29/08/2013 (Rv. 627855 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Poteri del giudice dell'esecuzione - Oggetto - Limiti - Sostituzione o integrazione del titolo esecutivo - Ammissibilità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE
Il giudice dell'esecuzione per obblighi di fare deve emettere un provvedimento ordinatorio idoneo a dar corso alla coattiva realizzazione delle opere ritenute conformi - o ancora conformi - al titolo esecutivo azionato, eventualmente limitando le operazioni materiali da eseguire in concreto in relazione all'interpretazione data al titolo medesimo, ma non può sostituirlo o integrarlo con altro titolo da lui emesso, così gravando il creditore dell'onere di porre in esecuzione un separato comando, impartito al debitore in aggiunta o sostituzione di quello recato dal titolo originario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)