Sez. U, Ordinanza n. 17866 del 23/07/2013 (Rv. 627263 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Esercizio, da parte del curatore, della facoltà di cui all'art. 72 legge fall. - Legittimità del suo operato - Controversia - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA
A norma dell'art. 3, secondo comma, ultima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nelle materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni, tra le quali ricade la materia fallimentare, la giurisdizione del giudice italiano sussiste in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio. (Nella specie, è stata affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda principale, formulata dal curatore di un fallimento apertosi in Italia, avente ad oggetto la legittimità dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, della facoltà prevista dall'art. 72 legge fall., alla quale risultavano poi subordinate tutte le altre domande).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Convenzione di Bruxelles 27/09/1968
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)