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Sez. U, Ordinanza n. 9745 del 14/04/2008 (Rv. 602890 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Domande principali di nullità e di garanzia proposte da curatore fallimentare - Domanda subordinata di revocatoria ordinaria - Irrilevanza della domanda subordinata - Clausole di proroga di competenza in favore di giudice straniero nei contratti cui si riferiscono le domande principali - Opponibilità al curatore - Condizioni - Azioni non dipendenti dal fallimento - Configurabilità - Connessione con domande avanzate nei confronti di società italiana - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602890-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Con riferimento alle domande volte a far dichiarare in via principale la nullità di un contratto e a far valere la garanzia per vizi di un contratto di appalto - non rilevando ai fini della giurisdizione la domanda di revocatoria ordinaria proposta in via subordinata - proposte dal curatore di un fallimento dichiarato in Italia nei confronti di una società francese, la giurisdizione è del giudice francese sulla base delle clausole di attribuzione esclusiva della competenza in favore delle corti francesi contenute nei contratti ai quali le domande si riferiscono (art. 23 Regolamento CE n. 44 del 2000); clausole opponibili alla curatela, trattandosi di azioni facenti capo alla società fallita nella cui posizione la curatela subentra (art. 42 legge fall.) e non di azioni derivanti dal fallimento per le quali avrebbe operato il criterio di collegamento della Convenzione di Bruxelles del 1968 (resa esecutiva con legge n. 804 del 1971, ora sostituita con il suddetto Regolamento); né rileva la contestuale citazione in giudizio di una società avente sede in Italia, non presentando le domande avanzate nei confronti di questa elementi di connessione (art. 6 del Regolamento cit.) con quelle avanzate nei confronti della società francese.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 6, Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Regolam. Commissione CEE 22/12/2000 num. 44 art. 6, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)