diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 593 del 18/01/1992 (Rv. 475369 - 01)

Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Nomina | Con decreto del presidente del Tribunale per l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea - Legittimità - Condizioni - Sua impugnazione - Mezzi - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475369-01

Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Nomina

Il presidente del Tribunale può legittimamente provvedere alla nomina dei liquidatori della società per l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2450, terzo comma, cod. civ., in relazione al precedente art. 2448 n. 3, con decreto che ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, soltanto nel caso in cui risulti motivatamente accertata la pacifica sussistenza della causa di scioglimento della società, e non quando tale estremo non sussista ovvero non sia stato riscontrato anche in relazione alla mancata convocazione degli interessati. In tale ipotesi il detto provvedimento camerale ha natura sostanziale di sentenza - ed è, pertanto, impugnabile per Cassazione ex art. 111 Cost. - in considerazione dell'incidenza su posizioni di diritto soggettivo (quali, da un lato, il diritto dei soci alla normale prosecuzione dell'attività sociale fino al suo naturale esaurimento ed il diritto della società ad operare nell'ambito dell'oggetto sociale, e, dall'altro, il diritto dei soci al conseguimento della quota sociale, attraverso lo scioglimento e la liquidazione della società) e del suo carattere definitivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)