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Sez. 1, Sentenza n. 336 del 14/01/1999 (Rv. 522285 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA | Decreto di nomina emesso ex art. 2450 cod. civ. dal presidente del tribunale - Motivazione - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522285-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA

Il provvedimento presidenziale di nomina dei liquidatori di una società ex art. 2450 cod. civ. non può non contenere una - sia pur succinta - motivazione in ordine alla non controversa sussistenza di una causa di scioglimento della società stessa, quantomeno sotto il profilo della rilevazione che tale circostanza (indefettibile presupposto dell'esercizio della potestà attribuita al presidente del tribunale dalla norma citata) emerge pacificamente dagli atti del procedimento. In assenza di tutto ciò, deve legittimamente ritenersi che l'accertamento del presupposto "de quo" non sia stato in alcun modo compiuto, specie se, dai succitati atti della procedura camerale, non sia rilevabile in alcun modo il consenso di tutti i soci allo scioglimento dell'ente, con la conseguenza che il provvedimento presidenziale assume, in tale ipotesi, contenuto e funzione decisori, in violazione del principio secondo cui la controversia sull'esistenza o meno dei presupposti per la sua emanazione deve essere risolta mediante la proposizione di un'azione in via ordinaria (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto presidenziale di nomina del liquidatore di una società, del tutto privo di motivazione, emesso in seno ad una procedura nella quale non era emerso in alcun modo il "consensus in idem placitum" di tutti i soci circa la esistenza di una causa di scioglimento della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)