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Sez. 6, Sentenza n. 3539 del 06/12/1990 Cc. (dep. 20/03/1991) Rv. 187018 - 01

Misure cautelari - In genere | Impugnazioni - Riesame e successivo ricorso per Cassazione - Regole applicabili.
Stato
decisa il 1990-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/187018-01

Misure cautelari - In genere

In tema di riesame, le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione. Ne consegue che sia la presentazione dell'istanza di riesame, sia quella del ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale della libertà vanno presentate nella cancelleria dello stesso tribunale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)