Sez. 6, Sentenza n. 4347 del 07/12/1992 Cc. (dep. 21/01/1993) Rv. 192931 - 01
Impugnazioni - Inammissibilità - In genere | Dichiarazione di inammissibilità - Utilizzazione della procedura in camera di consiglio - Necessità - Esclusione.
Impugnazioni - Inammissibilità - In genere
Perché venga dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, la legge non richiede che il procedimento debba svolgersi nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.. E ciò in quanto la disciplina stabilita da tale precetto non è applicabile a tutti i casi nei quali il giudice delibera in camera di consiglio, operando, invece, solo per quelli in ordine ai quali sia espressamente prevista l'utilizzazione di simile procedura. E poiché essa non è richiamata dal disposto dell'art. 591 cod. proc. pen., norma generale in tema di inammissibilità del gravame, deve dedursene la sua inoperatività ove non ricorrano i presupposti e le condizioni per quel tipo di impugnativa. Un principio riferibile anche, e a maggior ragione, ai procedimenti "de libertate", nell'ambito dei quali l'applicazione delle forme contemplate dall'art. 309 e la conseguente rigorosa disciplina temporale che è propria di esse, non può certo farsi dipendere, con inevitabili riverberi sull'efficacia del provvedimento custodiale, dal tipo di gravame prescelto dall'interessato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)