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Sez. 3 - , Ordinanza n. 32225 del 13/12/2018 (Rv. 651951 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti del consumatore - Requisito soggettivo di applicabilità della disciplina consumeristica - Qualità del debitore dell'obbligazione principale - Rilevanza - Qualità di amministratore della società garantita e partecipazione non trascurabile al capitale sociale del fideiussore - Rilevanza in forza delle giurisprudenza comunitaria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651951-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3, Cod. Civ. art. 1936 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)