Sez. 3, Sentenza n. 25212 del 29/11/2011 (Rv. 620445 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti del consumatore - Requisito soggettivo di applicabilità degli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. - Contratto di fideiussione - Qualità del debitore dell'obbligazione principale - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie - Fideiussione accessoria a contratto di "leasing" di un'autovettura stipulato da una società.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ., nel testo vigente "ratione temporis", attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare l'anzidetto principio, ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. alla fideiussione collegata ad un contratto di "leasing" di un'autovettura stipulato, quale locatrice, da una società per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)