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Sez. 3, Sentenza n. 5737 del 28/09/1983 (Rv. 430618 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE - EFFETTI - ESISTENZA DI UN DEPOSITO CAUZIONALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430618-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE - EFFETTI - ESISTENZA DI UN DEPOSITO CAUZIONALE - IRRILEVANZA.*

In tema di contratti agrari, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento dell'affittuario nel pagamento del canone non assume rilievo l'esistenza di un deposito cauzionale, assolvendo questo una funzione di garanzia e non di incremento del canone di affitto, mentre la nullità delle pattuizioni vietate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 567 del 1962 colpisce unicamente quelle che perseguono, per via diretta o indiretta, mediante la attribuzione al concedente di utilità o di somme non soggette ad Obbligo di restituzione, una indebita ed ingiustificata maggiorazione del canone.*

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)