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Sez. 3, Sentenza n. 6956 del 22/05/2001 (Rv. 546870 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Contenuto del contratto - Predeterminazione per legge, se manca l'assistenza delle organizzazioni sindacali - Conseguenze - Nullità delle clausole in contrasto ed inserzione automatica di quelle legali - Artt. 1339 e 1419 secondo comma cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546870-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

Nell'affitto di fondo rustico il contenuto del contratto - canone, obblighi e diritti delle parti, durata del rapporto - se le parti non sono assistite dalle organizzazioni professionali (art. 23, terzo comma, legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall'art. 45 legge 3 maggio 1982, n. 203) è determinato dalla legge. Ne deriva che le contrarie pattuizioni - quali ad esempio regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi compenso ulteriore, da parte dell'affittuario, rispetto al canone di affitto, che deve essere corrisposto in denaro, nella misura normativamente stabilita - sono nulle, ai sensi degli artt. 1 e 9 legge 12 giugno 1962, n. 567, e 58 della succitata legge 203/1982, e sono automaticamente sostituite, ai sensi dell 'art. 1339, da quelle legali, ferma restando l'esistenza e la validità del contratto di affitto, ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 12/06/1962 num. 567 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1962 num. 567 art. 9, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)