Sez. U, Sentenza n. 1322 del 16/03/1978 (Rv. 390679 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - SPEDIZIONIERE DOGANALE - SANZIONE DISCIPLINARE INFLITTA DAL CONSIGLIO COMPARTIMENTALE - DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DI DETTA DELIBERA - AZIONE DAVANTI ALL'AGO - CONTRADDITTORE NECESSARIO - CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI.*
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - SPEDIZIONIERE DOGANALE - SANZIONE DISCIPLINARE INFLITTA DAL CONSIGLIO COMPARTIMENTALE - DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DI DETTA DELIBERA - AZIONE DAVANTI ALL'AGO - CONTRADDITTORE NECESSARIO - CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI.*
Nella controversia promossa, davanti all'autorita giudiziaria ordinaria, da un iscritto negli albi compartimentali degli spedizionieri doganali, al fine di contestare la legittimita di sanzione disciplinare inflittagli dal consiglio nazionale di detti spedizionieri, su ricorso avverso provvedimento del consiglio compartimentale, necessario contraddittore e esclusivamente il predetto consiglio nazionale, non anche quello compartimentale, atteso che la decisione del primo, quale organo amministrativo sovraordinato, si sostituisce a quella del secondo, nella tutela del medesimo interesse.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 22/12/1960 num. 1612, DM 10/03/1964
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)