Sez. U, Sentenza n. 1399 del 23/02/1990 (Rv. 465505 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI SU RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI SU RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE LOCALE - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Nell'Azione giudiziaria, che venga proposta, a norma dell'art. 28 del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1067, per impugnare le deliberazioni amministrative rese in materia di iscrizione all'albo dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti su ricorso contro i provvedimenti del consiglio dell'ordine locale, così come per le altre ipotesi in cui i consigli nazionali professionali intervengano in via amministrativa in detta materia, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al consiglio nazionale, non al consiglio dell'ordine locale, senza che ciò possa implicare un contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione (e salva restando la facoltà del consiglio locale di intervenire in via adesiva dipendente), tenendo conto che il suddetto ricorso configura un ricorso gerarchico, sia pure di tipo improprio, e che, di conseguenza, la Determinazione del consiglio nazionale sostituisce ed assorbe quella del consiglio locale, integrando l'atto amministrativo oggetto di Sindacato giurisdizionale. (Conf 2652/80, mass n 406399; (Conf 1322/78, mass n 390679; (Conf 1382/73, mass n 364040; (contra 828/88, mass n 457224; (contra 1496/82, mass n 419313; (contra 2932/72, mass n 360672).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, DPR 27/10/1953 num. 1067 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)