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Sez. 3, Sentenza n. 3173 del 17/03/1993 (Rv. 481450 - 01)

Obbligazioni in genere - Promesse unilaterali - Promessa di pagamento e ricognizione del debito | Promessa di pagamento titolata - Onere della prova - Ripartizione - Effetti ex art. 1988 cod. civ. - Condizioni - Promittente - Rapporto fondamentale - Esecuzione - Negazione - Prova - Onere - Ripartizione.
Stato
decisa il 1993-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481450-01

Obbligazioni in genere - Promesse unilaterali - Promessa di pagamento e ricognizione del debito

La promessa di pagamento cosidetta titolata, cioè facente riferimento al rapporto fondamentale, quale è quella che abbia per oggetto il versamento di una provvigione per attività di mediazione in relazione alla conclusione di un determinato affare, spiega gli effetti di cui all'art. 1988 cod. civ., in tema di ripartizione dell'onere della prova, solo se non vi sia contrasto sull'interpretazione del rapporto (o, se insorto, venga risolto secondo le comuni regole di ermeneutica negoziale), ed, inoltre, ove il rapporto stesso sia ancora in fieri al momento della formulazione, se il promissario fornisca la dimostrazione del suo perfezionamento; pertanto, se il promittente neghi che il rapporto sia stato eseguito, spetta al promissario dare la prova dell'esecuzione, fornita la quale spetta al promittente provare gli eventuali fatti modificativi o estintivi del rapporto medesimo, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)