Sez. L, Sentenza n. 17423 del 08/08/2007 (Rv. 599638 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Rapporto fondamentale - Presunzione di sussistenza - Prova contraria - Oggetto - Sussistenza di fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO
La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi", per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare, "sub specie facti", l'esistenza del rapporto fondamentale; conseguentemente, in base ai principi generali espressi negli artt. 2727 e 2697 cod.civ., anche la prova contraria deve riguardare la sussistenza o meno di fatti, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di merito che aveva ritenuto sussistente la prova contraria del credito, sulla base di una diversa interpretazione prospettata dalla parte, di una disposizione contrattuale concernente il medesimo diritto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)