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Sez. 2, Sentenza n. 2133 del 20/07/1973 (Rv. 365342 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - INOSSERVANZA DELLE FORME DI CUI ALL'ART 174 COD PROC CIV - NULLITA - ESCLUSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365342-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - INOSSERVANZA DELLE FORME DI CUI ALL'ART 174 COD PROC CIV - NULLITA - ESCLUSIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La sostituzione del giudice istruttore, senza l'osservanza delle forme previste dall'art 174 cod proc civ, costituisce una irregolarita di carattere meramente interno, che non e denunciabile in Sede di legittimita, in quanto il precetto dell'art 174, citato, non contiene alcuna sanzione di nullita, ne la sua violazione ingenera un vizio relativo alla Costituzione del giudice, ai sensi dell'art 158 cod proc civ. (V 236/72, mass n 356038; 2689/70, mass n 349135).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)