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Sez. 2, Sentenza n. 1285 del 27/02/1979 (Rv. 397531 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - DEL GI SENZA LA RICORRENZA DI CASI DI ASSOLUTO IMPEDIMENTO O DI GRAVI ESIGENZE DI SERVIZIO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397531-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE - DEL GI SENZA LA RICORRENZA DI CASI DI ASSOLUTO IMPEDIMENTO O DI GRAVI ESIGENZE DI SERVIZIO - NULLITA - ESCLUSIONE.*

La sostituzione del giudice istruttore non attiene all'istituto della Costituzione del giudice, disciplinato dall'art 158 cod proc civ: ne consegue che, qualora essa venga disposta senza l'osservanza delle condizioni stabilite dall'art 174 cod proc civ, si determina soltanto un'irregolarita, che riveste un carattere organizzativo meramente interno, e per la quale la legge non commina alcuna nullita; essa non e percio deducibile come motivo di ricorso per Cassazione. (Conf 1037/76, mass n 379702; (Conf 1668/75, mass n 375281; (Conf 2133/73, mass n 365342; (Conf 236/72, mass n 356038; (Conf 2689/70, mass n 349135; (Conf 3864/68, mass n 337322).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)