Sez. L - , Ordinanza n. 24076 del 07/09/2021 (Rv. 662156 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Pensione vecchiaia - Gestione INPDAI - Modifica anzianità contributiva massima elevata da trenta a quaranta anni - Incidenza sulle giornate di contribuzione maturate - Esclusione - Valutazione contribuzione INPS anteriore - “Omogeneizzazione” - Inapplicabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di pensione di vecchiaia, il passaggio, nella gestione INPDAI, in virtù dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 181 del 1997, da una scala di computo dell'anzianità contributiva in trentesimi ad una in quarantesimi non determina alcuna incidenza sulle giornate di contribuzione maturate, in quanto la norma, parificando l'anzianità contributiva prevista nei due sistemi, INPS e INPDAI, e stabilendola in quaranta anni, non prevede anche un meccanismo di trasformazione o rivalutazione dell'anzianità (cd. "omogeneizzazione"), né di quella maturata presso lo stesso INPDAI, né di quella conseguente al trasferimento dei contributi dall'INPS, maturati in precedenza, da ricongiungersi con la prima.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 181 art. 3 com. 6, Legge 27/12/2001 num. 289 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)