Sez. 5, Sentenza n. 13299 del 20/10/1999 Ud. (dep. 19/11/1999) Rv. 214854 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Concorso con il delitto ex art. 469 cod. pen. (contraffazione delle impronte di pubblica autenticazione o certificazione) - Concorso apparente di norme - Prevalenza del delitto ex art. 476.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE
In tema di falsità materiale in atto pubblico, si realizza concorso apparente di norme tra le disposizioni degli artt. 469 cod. pen. (contraffazione delle impronte di pubblica autenticazione e certificazione) e 476 stesso codice (falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici) nel caso in cui la falsificazione concerna un atto notarile. Invero, la fattispecie ex art. 476 cod. pen., avendo carattere più generale, coinvolge quella di di cui all'art. 469 cod. pen. che ha per oggetto solo un aspetto del documento falsificato e cioè l'impronta del sigillo notarile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 469, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)