Sez. 5, Sentenza n. 1702 del 23/10/2013 Ud. (dep. 16/01/2014) Rv. 258672 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DELLE IMPRONTE DI UNA PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE | Falsificazione del documento su cui è apposto il contrassegno - Concorso di reati - Esclusione - Prevalenza del reato di falsità in atti - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DELLE IMPRONTE DI UNA PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE
Il reato di cui all'art. 469 cod. pen. non concorre con i reati di falsità in atti, ma trovano applicazione solo le disposizioni relative ai secondi, quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso è indispensabile ai fini della falsificazione del documento. (Fattispecie in cui la condotta di contraffazione di un permesso per invalidi era stata realizzata attraverso la fotocopia di altro documento nella parte che ne includeva il contrassegno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 469, Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)