Sez. 3, Sentenza n. 33241 del 19/12/2025 (Rv. 677321-04)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Compensatio lucri cum damno - Incremento patrimoniale derivante dalla prestazione di un terzo - Detrazione dall’ammontare del risarcimento - Presupposti - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
In tema di compensatio lucri cum damno, allorché l'incremento patrimoniale generato o occasionato dall'illecito derivi da una prestazione eseguita da un terzo, la detrazione del vantaggio patrimoniale dall'ammontare del risarcimento presuppone, sul piano funzionale, che il beneficio sia causalmente giustificato in funzione della rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito e, sul piano strutturale, che ad essa si accompagni un meccanismo di surroga o rivalsa capace di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio per il responsabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il danno conseguente all'illegittima imposizione di un onere concessorio a una società di servizi di telefonia potesse essere compensato dalla traslazione del corrispondente costo sulle tariffe praticate agli utenti finali, tenuto conto, da un lato, che tale circostanza non comportava necessariamente l'effettivo acquisto del servizio a prezzo maggiorato da parte di un numero di utenti sovrapponibile a quello che lo avrebbe acquistato a tariffe più basse, e dall'altro che ai pagamenti da questi effettuati non avrebbe potuto comunque attribuirsi la natura di attribuzioni patrimoniali occasionate dall'illecito, trattandosi di prestazioni effettuate in esecuzione di obbligazioni aventi titolo nel contratto sinallagmatico di somministrazione o vendita del servizio telefonico, la cui erogazione, in alcun modo condizionata dall'illecito, non avrebbe trovato nel fatto dannoso alcun presupposto).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)