Sez. U - , Sentenza n. 12564 del 22/05/2018 (Rv. 648647 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" | Morte di un congiunto per colpa altrui - Danno patrimoniale subito da familiare - Liquidazione – Pensione di reversibilità - "Compensatio lucri cum damno" - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO"
Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)