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Sez. 2, Sentenza n. 4822 del 27/11/1973 Ud. (dep. 10/07/1974) Rv. 127417 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - APPLICABILITA DELLA CIRCOSTANZA - ESTREMI - VOLONTARIETA E INTEGRALITA DELLA RIPARAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127417-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - APPLICABILITA DELLA CIRCOSTANZA - ESTREMI - VOLONTARIETA E INTEGRALITA DELLA RIPARAZIONE - NECESSITA.*

Ai fini della concessione della circostanza attenuante della riparazione del danno, prevista dall'art 62 n 6 cod pen, e indispensabile la sussistenza del duplice requisito della volontarieta e dell'integralita di detta riparazione mediante il risarcimento e, se possibile, le restituzioni. Di conseguenza, l'attenuante suindicata non e applicabile, per difetto di entrambi i requisiti, quando parte della refurtiva sia stata recuperata ad opera esclusiva della polizia, e il colpevole abbia restituito la parte restante, risarcendo altresi i danni ulteriori.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)