Sez. U, Sentenza n. 3563 del 05/04/1991 (Rv. 471551 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la costruzione di OO.PP.) | Adozione ed esecuzione del provvedimento di occupazione d'urgenza - Protrarsi del godimento del fondo da parte del privato - Titolarità del possesso del fondo da parte di quest'ultimo - Esclusione - Tolleranza della P.A. - Sussistenza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere (opere di bonifica e lavori per la costruzione di OO.PP.)
Dopo l'adozione ed esecuzione del provvedimento di occupazione d'urgenza, l'eventuale protrarsi del godimento del fondo da parte del privato deve ascriversi a mera tolleranza della Pubblica amministrazione, e, pertanto, non può integrare possesso, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)