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Sez. 1, Sentenza n. 6742 del 21/03/2014 (Rv. 630046 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA | Effetto - Precedente possessore della cosa - Automatica perdita dell'"animus possidendi" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630046-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA

Il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene, e ad escludere qualsiasi situazione, di diritto o di fatto con essa incompatibile, e qualora il precedente proprietario, o un soggetto diverso, continui ad esercitare sulla cosa attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, la notifica del decreto ne comporta la perdita dell'"animus possidendi", conseguendone che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad "usucapionem", è necessario un atto di "interversio possessionis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1144, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)