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Sez. 1, Sentenza n. 1088 del 22/10/1988 Ud. (dep. 26/01/1989) Rv. 180286 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
Stato
decisa il 1988-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180286-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ELEMENTI COSTITUTIVI.*

Nel delitto di cui all'art. 306 cod. pen. l'elemento materiale è costituito dalla formazione o dalla partecipazione ad un organismo associativo (banda armata) allo scopo di commettere uno dei delitti indicati nell'art. 302 cod. pen. (contro la personalità interna o internazionale dello stato) mentre l'elemento psicologico si profila come dolo specifico, consistente appunto nello scopo di commettere o far commettere uno o più di tali delitti (non colposi). Ne consegue che il delitto in questione si configura come reato di mero pericolo rispetto ai beni giuridici protetti, poiché per la sua integrazione è sufficiente la sola Costituzione della banda armata con le finalità sopraindicate. È, tuttavia, essenziale la disponibilità di armi, nel senso che non è necessario che ognuno dei partecipanti sia armato o che le armi vengano concretamente usate, ma che le armi stesse di cui il sodalizio è munito, possano essere all'occorrenza utilizzate dai componenti l'organizzazione criminosa. (V mass n 173551; (V mass n 178384).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)