Sez. 1, Sentenza n. 5807 del 27/10/1987 Ud. (dep. 10/05/1988) Rv. 178384 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - FATTISPECIE - FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE - REATI CON EVENTO DI PERICOLO CONCRETO - REATO DI BANDA ARMATA - ELEMENTI COSTITUTIVI - STRUTTURA MILITARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FINALITÀ DI TERRORISMO - STRUMENTALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE DA FORMAZIONI POLITICHE O IDEOLOGICHE OPERANTI IN TERRITORIO STRANIERO - NECESSITÀ - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - FATTISPECIE - FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE - REATI CON EVENTO DI PERICOLO CONCRETO - REATO DI BANDA ARMATA - ELEMENTI COSTITUTIVI - STRUTTURA MILITARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FINALITÀ DI TERRORISMO - STRUMENTALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE DA FORMAZIONI POLITICHE O IDEOLOGICHE OPERANTI IN TERRITORIO STRANIERO - NECESSITÀ - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Il reato di banda armata, in entrambe le fattispecie concernenti la formazione e la partecipazione, realizza una ipotesi criminosa con evento di pericolo concreto in relazione ai beni tutelati della personalità interna ed internazionale dello stato. Per la configurazione del reato di banda armata non è necessaria una struttura organizzativa di tipo militare vero e proprio, con Determinazione di gradi e di Gerarchie, essendo sufficiente un vincolo unificante di collegamento tra i componenti tale da dare luogo ad una entità associativa costituita da membri armati sorretti da un'assoluta unità di intenti e di operatività, idonea alla realizzazione dello scopo specifico di commettere quei reati contro la personalità dello stato per cui fu costituita. Non è rilevante, ai fini dell'esclusione del reato di banda armata, il fatto che l'organismo associativo armato che persegua la finalità del compimento di Atti terroristici sia manovrato e sostenuto da formazioni politiche o ideologiche operanti in territorio straniero, poiché, quando l'entità associativa possieda tutti i requisiti delineati nella fattispecie legale, l'applicazione del principio di obbligatorietà della legge penale sancito dall'art. 3 cod. pen., impone di ritenere avvenuta la violazione del precetto contenuto nella norma che la configura e di perseguire penalmente i componenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 3, Cod. Pen. art. 302 CORTE COST., Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)