Sez. 1, Sentenza n. 5191 del 20/02/1985 Ud. (dep. 27/05/1985) Rv. 169436 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - IDENTITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO - REATO PROGRAMMATO E GLI ALTRI - NESSO PSICOLOGICO TRA L'UNO E GLI ALTRI - NECESSITÀ - IPOTESI DI CONNESSIONE EX ART. 61 N. 2 E 116 COD. PEN. - IDENTITÀ - RICORRIBILITÀ - IPOTESI EX ART. 45 N. 2 COD. PROC. PEN. - IDENTITÀ - RICORRIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - IDENTITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO - REATO PROGRAMMATO E GLI ALTRI - NESSO PSICOLOGICO TRA L'UNO E GLI ALTRI - NECESSITÀ - IPOTESI DI CONNESSIONE EX ART. 61 N. 2 E 116 COD. PEN. - IDENTITÀ - RICORRIBILITÀ - IPOTESI EX ART. 45 N. 2 COD. PROC. PEN. - IDENTITÀ - RICORRIBILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
L'identità del disegno criminoso ex art. 81 secondo comma cod. pen. ai fini della continuazione tra il reato programmato e gli altri connessi, va ravvisata ogni qualvolta sia possibile stabilire un nesso psicologico tra l'uno e gli altri, poiché è l'elemento ideativo e non già l'elemento deliberativo e volitivo che sorregge l'attività criminosa plurima. Pertanto, la predetta identità ricorre in tutte e tre le ipotesi di connessione teleologica prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen. e in quella del concorso di cui all'art. 116 stesso codice, ma resta esclusa nell'ipotesi della connessione meramente occasionale di cui all'art. 45 n. 2 terza ipotesi cod. proc. pen., sempre che venga a mancare tra i diversi reati, scaturiti da ideazioni tra loro autonome e separate, un nesso psicologico. (V mass n 158330).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 2, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 45 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)