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Sez. L, Sentenza n. 325 del 12/01/2002 (Rv. 551513 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Rapporti di lavoro formalmente autonomo - Successivo riconoscimento della natura subordinata con garanzia di stabilità reale - Decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa ai lavori affidati dalle Ferrovie Stato in regime convenzionale.
Stato
decisa il 2002-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551513-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE

La prescrizione dei crediti del lavoratore non decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratteristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, cionondimeno, restando formalmente autonomo, non è immediatamente garantito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata del rapporto - (Fattispecie relativa a lavori affidati in regime convenzionale dalle Ferrovie dello Stato).

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)