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Sez. L, Sentenza n. 11644 del 22/06/2004 (Rv. 573850 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Nel corso del rapporto di lavoro - Presupposto - Stabilità reale del rapporto - Verifica della sussistenza di essa in base al concreto atteggiarsi del rapporto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573850-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE

Ai fini della individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l'esistenza, o meno, della effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto in astratto regolare il rapporto ove questo fosse sorto con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili nella specie, con effetto retroattivo per il lavoratore. (In applicazione del su indicato principio di diritto, la S.C. ha riformato la sentenza di merito che, pur in presenza di un rapporto di lavoro caratterizzato da un elevato "metus" del lavoratore, in quanto il datore di lavoro ne aveva contestato anche giudizialmente la natura subordinata, e per il quale non erano mai stati versati regolarmente i contributi, aveva ritenuto che il termine di prescrizione attinente alle spettanze retributive da corrispondere periodicamente ed alle quote di TFR potesse decorrere anche nel corso del rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)