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Sez. 3, Sentenza n. 2010 del 21/06/1972 (Rv. 359151 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359151-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - LIMITI.*

Non ricorre il litisconsorzio necessario nel caso di rapporti giuridici distinti, ancorche connessi per l'oggetto o per il titolo, o quando si tratti di sentenze che dichiarino un Obbligo o condannino ad una prestazione. (nella specie, con unico contratto, i due comproprietari di un edificio avevano commissionato lavori di sopraelevazione dello immobile, assumendo nei confronti dell'appaltatore, per il prezzo relativo alla parte dell'opera interessate ciascuno di essi, distinte ed autonome obbligazioni di pagamento. Convenuto in giudizio dall'appaltatore uno dei committenti per l'adempimento della propria obbligazione, e stato escluso il litisconsorzio necessario nei confronti dell'altro). (V 2702'69, mass n 342387).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)