Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 19/07/1969 (Rv. 342387 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Il litisconsorzio necessario ricorre quando la decisione non puo pronunciarsi che nei confronti di piu parti, per modo che tutte debbano partecipare al giudizio. Tale esigenza si verifica, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche quando la sentenza resa nei confronti di alcuni soltanto degli interessati, sarebbe inutiliter data, ossia non raggiungerebbe un risultato utile e pratico. Cio avviene per le azioni costitutive tendenti al mutamento di uno stato o rapporto giuridico, destinato ad operare nei confronti di piu soggetti, talche le modificazioni prodotte nei confronti di alcuni soltanto di essi sarebbero prive di efficacia, oltre che rispetto agli assenti, anche rispetto agli stessi presenti. E, invece, da escludere l'esigenza del litisconsorzio nel caso di rapporti giuridici distinti, ancorche connessi per l'oggetto o per il titolo, o quando si tratti di sentenze che dichiarino un Obbligo, o condannino ad una prestazione. (V. 1933-68, massima n. 333933 812-66, massima n. 321631).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)