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Sez. 3, Sentenza n. 18090 del 12/09/2005 (Rv. 584450 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio di determinate questioni - Proponibilità dell'azione diretta - Coordinamento con il principio della domanda e con quello dispositivo - Veicolo responsabile del sinistro - Obbligo di assicurazione - Onere probatorio a carico del danneggiato - ImplicIte ammissioni dell'assicuratore convenuto - Esonero da detto onere - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584450-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE

Anche con riguardo all'azione diretta per il risarcimento dei danni, proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, ai sensi degli artt. 5 e 22 della legge n. 990 del 1969, il principio della rilevabilità d'ufficio di determinate questioni, quale quella della proponibilità dell'indicata azione, in relazione alla circostanza della soggezione, o meno, del veicolo investitore all'obbligo di assicurazione, deve essere coordinato con il principio della domanda e con quello della disponibilità delle prove (in relazione al disposto degli artt. 99, 112 e 115 cod. proc. civ.), con la conseguenza che, pur costituendo onere dell'attore-danneggiato provare che il veicolo responsabile del sinistro si includa in quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria, in quanto detto fatto configura un elemento costitutivo per il riconoscimento del diritto azionato, egli è, nondimeno, dispensato dalla prova nell'ipotesi in cui tale circostanza risulti implicitamente ammessa dall'assicuratore convenuto, il quale abbia impostato la sua difesa su elementi ed argomentazioni incompatibili con il disconoscimento di quel fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 5 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)